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PROVIDER ECM

 


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La Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina del Ministero della Salute, ha confermato il nostro ACCREDITAMENTO di PROVIDER NAZIONALE
ECM (nuove regole - Accordo Stato Regioni del 05/11/09) nell'ALBO NAZIONALE DEI PROVIDER per la progettazione di attività formative RES (Residenziale),
FSC (Formazione sul Campo) e per l'organizzazione di CONGRESSI MEDICO-SCIENTIFICI, attribuendoci il numero identificativo n. 2007.

Oggi, Qiblì si propone come PARTNER, offrendo il suo SERVIZIO DI PROVIDER ECM, nell'ambito delle attività formative progettate e/o promosse da
associazioni scientifiche, del Servizio sanitario nazionale e delle aziende farmaceutiche.

 

Qiblì ha al suo interno una struttura formativa in grado di realizzare progetti formativi rivolti agli operatori del mondo della salute. Ogni evento formativo viene realizzato utilizzando i dati raccolti dalla rilevazione sistematica del fabbisogno formativo e grazie alla presenza di un organismo (Comitato scientifico) preposto alla validazione del programma formativo a livello scientifico.

 


 

NUOVO SISTEMA DI ACCREDITAMENTO ECM

ACCORDO STATO REGIONI DEL 5 NOVEMBRE 2009

ACCREDITAMENTO

La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali.

Nel nuovo sistema, sono i provider a essere accreditati e non più gli eventi formativi. Altro elemento sono le garanzie di qualità e indipendenza della formazione. La qualità è assicurata dall'Osservatorio, con un attento monitoraggio di tutti i prodotti informativi. Il controllo e l'indipendenza sono garantiti, per i provider accreditati, dalla Commissione nazionale e da un nuovo organo: il Comitato di garanzia che si impegna a controllare il 25% dei provider che godono di sponsorizzazione.

Anche per le tipologie formative sono state introdotte delle novità. Non ci sarà più solo il congresso, ma tante altre forme di aggiornamento:

  • la formazione sul campo, che deve rispondere ai criteri di appropriatezza tra l'esercizio della professione e l'aggiornamento;
  • la formazione a distanza che riesce a raccogliere un numero elevato di partecipanti abbattendo i costi e coniugando strategie formative universali, che arrivano agli operatori in  modo omogeneo.

Nella fase di passaggio al nuovo regime verrà mantenuta la precedente modalità per l’accreditamento degli eventi che proseguirà  fino a quando l’accreditamento di provider non consenta un'offerta formativa adeguata e di qualità.

Accreditamento provider


L’accreditamento di un Provider ECM è il riconoscimento da parte di un’istituzione pubblica (Commissione Nazionale per la Formazione Continua o Regioni o Province Autonome direttamente o attraverso organismi da questi individuati) che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti. Le Aziende Sanitarie e gli altri soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie pubblici o privati ed eventuali enti di formazione a partecipazione prevalentemente pubblica regionale o provinciale, sono accreditate dalle Regioni, Province Autonome o altri enti regionali o provinciali appositamente delegati del territorio di riferimento.

Accreditamento eventi


L'accreditamento consiste nella assegnazione all'evento di un certo numero di crediti formativi ECM, che sono formalmente riconosciuti ai partecipanti all'evento. E' compito degli organizzatori segnalare ai partecipanti il valore dei crediti formativi ECM assegnati dalla Commissione Nazionale e rilasciare agli stessi un attestato apposito. L'attestato deve essere conservato dall'interessato per essere presentato, ai fini della registrazione dei crediti, all'Ordine, Collegio o Associazione professionale secondo le istruzioni che indicherà la Commissione nazionale per la formazione continua.

 

Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento